Agosto 15, 2025
In
Investimenti immobiliari
Plusvalenza immobiliare in Francia: quando si può evitare l’imposta?
Può capitare – più spesso di quanto si pensi – di possedere un immobile che non è la propria abitazione principale e di volerlo vendere per finanziare l’acquisto della propria casa.
Questa situazione riguarda, ad esempio, categorie professionali a cui viene messo a disposizione un alloggio di servizio (come i gendarmi in Francia), e che investono in immobili destinati alla locazione.
In questi casi, è possibile – a determinate condizioni – beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulla plusvalenza immobiliare se il ricavato della vendita viene reinvestito nell’acquisto della residenza principale.
Questa possibilità è prevista dall’articolo 150 U, II, 1° bis del Code général des impôts francese, secondo cui:
«L’esenzione si applica alla prima cessione di un’abitazione (e delle sue dipendenze immediate e necessarie), diversa dalla residenza principale, quando il venditore non è stato proprietario della sua residenza principale, direttamente o indirettamente, nei quattro anni precedenti la vendita. L’esenzione si applica alla parte del prezzo di vendita che viene reinvestita, entro 24 mesi dalla cessione, nell’acquisto o costruzione di un’abitazione destinata a diventare la residenza principale.»
1. Condizioni relative all’immobile ceduto
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L’immobile deve essere a uso abitativo (anche uso misto, limitatamente alla parte abitativa).
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Deve trattarsi di un immobile diverso dalla residenza principale.
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Deve essere la prima cessione di un’abitazione dopo il 1° febbraio 2012.
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Se non è la prima cessione, l’esenzione è comunque possibile se non è mai stata utilizzata prima o se le condizioni allora non erano soddisfatte.
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L’esenzione riguarda sia l’abitazione sia le dipendenze immediate e necessarie.
2. Condizioni relative al venditore
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Deve essere persona fisica residente fiscalmente in Francia.
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Può essere proprietario unico, comproprietario o titolare di un bene in comunione legale tra coniugi.
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Non deve essere stato proprietario della residenza principale (direttamente o tramite società) nei quattro anni precedenti la vendita.
3. Condizioni relative al ricavato della vendita
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Il ricavato deve essere reinvestito (in tutto o in parte) nell’acquisto della residenza principale.
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Se il reinvestimento è parziale, l’esenzione è proporzionale e la parte non reinvestita è tassata.
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Il reinvestimento deve avvenire entro 24 mesi dalla vendita.
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È possibile acquistare la residenza principale prima della vendita dell’altro immobile, ma il tempo tra i due atti deve essere ragionevole secondo la giurisprudenza.
4. Condizioni relative alla residenza principale da acquistare
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Deve essere a uso abitativo (o immobile da trasformare in abitazione).
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Deve essere situata in Francia.
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Può trattarsi di:
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acquisto diretto,
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costruzione (anche VEFA),
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acquisto di un terreno per costruzione.
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Deve essere acquisita in piena proprietà.
5. Obblighi dichiarativi
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Nell’atto di cessione dell’immobile bisogna indicare esplicitamente che si intende beneficiare dell’esenzione per remployo, con le menzioni richieste dall’articolo 41 duovicies OH dell’Allegato 3 del CGI.
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In caso di reinvestimento parziale, è necessario presentare il modello 2048-IMM; se il reinvestimento è totale, non è richiesto.
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L’articolo 170, comma 1, 3° del CGI prevede che nella dichiarazione dei redditi siano indicati:
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l’importo delle plusvalenze in sospensione d’imposta,
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l’importo delle plusvalenze esenti,
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gli elementi per il calcolo del reddito fiscale di riferimento.
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📌 In sintesi
Per evitare l’imposta sulla plusvalenza immobiliare con il meccanismo del rimpiego delle somme:
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Vendere un immobile abitativo diverso dalla residenza principale;
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Non essere stati proprietari della residenza principale nei 4 anni precedenti;
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Reinvestire il ricavato nell’acquisto o costruzione della residenza principale in Francia, entro 24 mesi;
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Rispetto degli obblighi dichiarativi.
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