Plusvalenza immobiliare in Francia: quando si può evitare l’imposta?

Plusvalenza immobiliare in Francia: quando si può evitare l’imposta?

Può capitare – più spesso di quanto si pensi – di possedere un immobile che non è la propria abitazione principale e di volerlo vendere per finanziare l’acquisto della propria casa.

Questa situazione riguarda, ad esempio, categorie professionali a cui viene messo a disposizione un alloggio di servizio (come i gendarmi in Francia), e che investono in immobili destinati alla locazione.

In questi casi, è possibile – a determinate condizioni – beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulla plusvalenza immobiliare se il ricavato della vendita viene reinvestito nell’acquisto della residenza principale.

Questa possibilità è prevista dall’articolo 150 U, II, 1° bis del Code général des impôts francese, secondo cui:

«L’esenzione si applica alla prima cessione di un’abitazione (e delle sue dipendenze immediate e necessarie), diversa dalla residenza principale, quando il venditore non è stato proprietario della sua residenza principale, direttamente o indirettamente, nei quattro anni precedenti la vendita. L’esenzione si applica alla parte del prezzo di vendita che viene reinvestita, entro 24 mesi dalla cessione, nell’acquisto o costruzione di un’abitazione destinata a diventare la residenza principale.»


1. Condizioni relative all’immobile ceduto

  • L’immobile deve essere a uso abitativo (anche uso misto, limitatamente alla parte abitativa).

  • Deve trattarsi di un immobile diverso dalla residenza principale.

  • Deve essere la prima cessione di un’abitazione dopo il 1° febbraio 2012.

    • Se non è la prima cessione, l’esenzione è comunque possibile se non è mai stata utilizzata prima o se le condizioni allora non erano soddisfatte.

  • L’esenzione riguarda sia l’abitazione sia le dipendenze immediate e necessarie.


2. Condizioni relative al venditore

  • Deve essere persona fisica residente fiscalmente in Francia.

  • Può essere proprietario unico, comproprietario o titolare di un bene in comunione legale tra coniugi.

  • Non deve essere stato proprietario della residenza principale (direttamente o tramite società) nei quattro anni precedenti la vendita.


3. Condizioni relative al ricavato della vendita

  • Il ricavato deve essere reinvestito (in tutto o in parte) nell’acquisto della residenza principale.

    • Se il reinvestimento è parziale, l’esenzione è proporzionale e la parte non reinvestita è tassata.

  • Il reinvestimento deve avvenire entro 24 mesi dalla vendita.

  • È possibile acquistare la residenza principale prima della vendita dell’altro immobile, ma il tempo tra i due atti deve essere ragionevole secondo la giurisprudenza.


4. Condizioni relative alla residenza principale da acquistare

  • Deve essere a uso abitativo (o immobile da trasformare in abitazione).

  • Deve essere situata in Francia.

  • Può trattarsi di:

    • acquisto diretto,

    • costruzione (anche VEFA),

    • acquisto di un terreno per costruzione.

  • Deve essere acquisita in piena proprietà.


5. Obblighi dichiarativi

  • Nell’atto di cessione dell’immobile bisogna indicare esplicitamente che si intende beneficiare dell’esenzione per remployo, con le menzioni richieste dall’articolo 41 duovicies OH dell’Allegato 3 del CGI.

  • In caso di reinvestimento parziale, è necessario presentare il modello 2048-IMM; se il reinvestimento è totale, non è richiesto.

  • L’articolo 170, comma 1, 3° del CGI prevede che nella dichiarazione dei redditi siano indicati:

    • l’importo delle plusvalenze in sospensione d’imposta,

    • l’importo delle plusvalenze esenti,

    • gli elementi per il calcolo del reddito fiscale di riferimento.


📌 In sintesi
Per evitare l’imposta sulla plusvalenza immobiliare con il meccanismo del rimpiego delle somme:

  • Vendere un immobile abitativo diverso dalla residenza principale;

  • Non essere stati proprietari della residenza principale nei 4 anni precedenti;

  • Reinvestire il ricavato nell’acquisto o costruzione della residenza principale in Francia, entro 24 mesi;

  • Rispetto degli obblighi dichiarativi.

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