Fideiussione in Francia (cautionnement): escussione e difese del fideiussore

Fideiussione in Francia (cautionnement): escussione e difese del fideiussore

Ultimo aggiornamento: novembre 2026.

1. Introduzione: ruolo della fideiussione nel diritto francese

Nel diritto francese, il cautionnement è il contratto con cui una persona (la caution, cioè il fideiussore) si obbliga verso il creditore a pagare il debito del debitore principale in caso di sua inadempienza art. 2288 C. civ. Si tratta di una garanzia personale: il creditore dispone di un ulteriore patrimonio (quello della fideiussione) oltre a quello del debitore.

Per chi opera in Francia, è essenziale comprendere:

  • la tipologia di fideiussione (semplice o solidale);
  • i benefici di escussione e di divisione;
  • la natura accessoria dell’obbligazione del fideiussore;
  • le condizioni per poterlo perseguire;
  • l’impatto delle procedure concorsuali francesi;
  • i principali mezzi di difesa del fideiussore.

La riforma francese delle garanzie personali (ordinanza n. 2021‑1192, in vigore dal 1° gennaio 2022) ha modernizzato profondamente la disciplina, con un nuovo titolo del Code civil dedicato al cautionnement (artt. 2288‑2320).

2. Tipologia delle garanzie: fideiussione semplice e fideiussione solidale

2.1. Cautionnement semplice vs. cautionnement solidaire

Il Code civil distingue espressamente tra cautionnement simple e cautionnement solidaire art. 2290 C. civ.:

  • Fideiussione semplice (cautionnement simple)
    Il fideiussore beneficia, in linea di principio, del:

    • beneficio di escussione (discussion);
    • beneficio di divisione (division), se vi sono più fideiussori.
  • Fideiussione solidale (cautionnement solidaire)
    In pratica, il fideiussore solidale si avvicina alla figura del co-debitore solidale: il creditore può agire direttamente contro di lui per l’intero, senza dover prima escutere il debitore né dividere le azioni tra i diversi fideiussori. La solidarietà può essere:

    • tra fideiussore e debitore principale;
    • tra più fideiussori;
    • tra tutti (debitori e fideiussori) art. 2290 C. civ.

2.2. Beneficio di escussione (beneficio di discussione)

Il beneficio di escussione consente al fideiussore di obbligare il creditore a perseguire prima il debitore principale art. 2305 C. civ.

Condizioni operative art. 2305‑1 C. civ.:

  • il beneficio deve essere invocato sin dalle prime azioni;
  • si deve indicare al creditore i beni del debitore suscettibili di pignoramento, non litigiosi né gravati da garanzie speciali a favore di terzi;
  • se il creditore omette di perseguire il debitore, risponde verso il fideiussore dell’eventuale insolvenza del debitore fino al valore dei beni indicati.

Non possono avvalersi del beneficio di escussione art. 2305 C. civ.:

  • la fideiussione solidale con il debitore;
  • la fideiussione che vi ha rinunciato;
  • la fideiussione giudiziale.

2.3. Beneficio di divisione

Quando più persone si sono rese fideiussori della stessa obbligazione, ciascuna è tenuta per l’intero verso il creditore, ma può opporre il beneficio di divisione art. 2306 C. civ.:

  • il creditore deve dividere le sue azioni e non può chiedere a ciascun fideiussore che la sua quota di debito;
  • il beneficio deve essere invocato sin dalle prime azioni art. 2306‑1 C. civ.;
  • può essere esercitato solo tra fideiussori solvibili; l’insolvenza di uno al momento della divisione è ripartita tra gli altri.

Non possono avvalersi del beneficio di divisione art. 2306 C. civ.:

  • i fideiussori solidali tra loro;
  • i fideiussori che vi hanno rinunciato.

La giurisprudenza tradizionale conferma che, in presenza di fideiussione solidale per la stessa obbligazione, il beneficio di divisione è escluso.

2.4. Natura accessoria dell’obbligazione del fideiussore

Il cautionnement è accessorio rispetto all’obbligazione principale:

  • non può esistere se non su un’obbligazione valida art. 2293 C. civ.;
  • non può eccedere quanto dovuto dal debitore né essere contratto a condizioni più onerose, pena riduzione alla misura dell’obbligazione garantita art. 2296 C. civ.;
  • si estingue per le stesse cause delle altre obbligazioni e anche per l’estinzione dell’obbligazione garantita art. 2313 C. civ.

Conseguenze pratiche:

  • proroghe del termine, remissioni di debito, compensazioni, ecc. che incidono sul debito principale si riflettono, di regola, sulla fideiussione;
  • la remissione di debito accordata al debitore principale libera anche le fideiussioni, anche solidali art. 1350‑2 C. civ.;
  • la fideiussione può però essere limitata (importo massimo, durata, tipo di obbligazioni garantite) art. 2292 C. civ.

3. Condizioni di esigibilità e modalità di escussione della fideiussione

3.1. Esigibilità del debito principale e decadenza del termine

Regola generale: il creditore può perseguire la fideiussione solo se il credito principale è esigibile.

Situazioni tipiche:

  • Scadenza naturale del debito: se il debitore non paga alla scadenza, il creditore può rivolgersi alla fideiussione (soprattutto se solidale).
  • Decadenza del termine: spesso i contratti prevedono che, in caso di inadempimento (mancato pagamento di una rata), il creditore possa dichiarare la decadenza del termine.
    • In assenza di clausola che estenda la decadenza alla fideiussione, la decadenza produce effetto solo verso il debitore; la fideiussione può pretendere di pagare secondo le scadenze originarie.
    • Molti contratti di fideiussione prevedono espressamente che la decadenza del termine del debitore comporti decadenza anche per la fideiussione: in tal caso, l’intero diventa esigibile anche verso il fideiussore.

La proroga del termine concessa al debitore principale, in quanto effetto dell’accessorietà, giova alla fideiussione, salvo che quest’ultima rifiuti il beneficio del termine per poter agire più rapidamente in regresso.

3.2. Messa in mora della fideiussione

Prima di agire giudizialmente, il creditore deve normalmente procedere a una mise en demeure (diffida) della fideiussione:

  • la messa in mora costituisce il fideiussore in ritardo e può far decorrere interessi di mora;
  • è spesso il momento in cui la fideiussione prende coscienza che il suo impegno sta per essere eseguito, con effetti anche sul decorso della prescrizione di eventuali azioni di responsabilità contro la banca.

3.3. Formalismo della menzione obbligatoria per la fideiussione persona fisica

Per le persone fisiche, il cautionnement è soggetto a un formalismo rigoroso: il fideiussore deve apporre personalmente una menzione (anche in forma elettronica: dal 2022 non è più richiesta la scrittura a mano) che indichi:

  • che si impegna in qualità di fideiussore a pagare al creditore quanto dovuto dal debitore in caso di sua inadempienza;
  • il limite dell’importo garantito, in lettere e in cifre art. 2297 C. civ.;
  • se è privata dei benefici di escussione o di divisione, deve riconoscerlo espressamente nella menzione (in mancanza, conserva il diritto di avvalersi di tali benefici) art. 2297 C. civ.

Sanzione: nullità dell’impegno se la menzione non è apposta personalmente; se l’importo in lettere e quello in cifre divergono, la fideiussione vale per la somma scritta in lettere art. 2297 C. civ.

Attenzione pratica:

  • verificare sempre la conformità della menzione (testo, importo, ordine menzione/firma);
  • in caso di mandato a terzi per firmare come fideiussore, anche il mandante persona fisica deve rispettare le regole dell’art. 2297 C. civ.

3.4. Misure conservative: sequestri e ipoteche giudiziali provvisorie

Il creditore può temere che la fideiussione organizzi la propria insolvenza. In tal caso, può chiedere al giudice misure conservative:

  • saisie conservatoire (sequestro conservativo) su beni mobili o crediti;
  • hypothèque judiciaire provisoire su beni immobili.

Condizioni:

  • il creditore deve dimostrare circostanze che minacciano il recupero della sua creanza;
  • la misura è provvisoria e deve essere seguita, entro un mese, da un’azione o dalle formalità necessarie per ottenere un titolo esecutivo, pena caducità.

In presenza di procedure concorsuali del debitore principale, la legge consente espressamente al creditore beneficiario di una fideiussione persona fisica di prendere misure conservative sui beni del fideiussore art. L622‑28 C. com.

4. Impatto delle procedure concorsuali del debitore principale

In Francia, le procedure di sauvegarde, redressement judiciaire e liquidation judiciaire hanno effetti determinanti sulle azioni contro le fideiussioni.

4.1. Sospensione delle azioni contro le fideiussioni persone fisiche

L’art. L622‑28 C. com. prevede che il giudizio di apertura della procedura:

  • arresta il corso degli interessi (salvo eccezioni per prestiti di durata ≥ 1 anno) art. L622‑28 C. com.;
  • sospende fino al giudizio che arresta il piano o pronuncia la liquidazione ogni azione contro le persone fisiche coobbligate o che hanno prestato una garanzia personale art. L622‑28 C. com.

Questa sospensione:

  • è una fin de non‑recevoir a favore della fideiussione persona fisica;
  • non si applica alle fideiussioni persone giuridiche.

Tuttavia, i creditori possono:

  • prendere misure conservative sui beni della fideiussione art. L622‑28 C. com.;
  • ottenere un titolo esecutivo contro la fideiussione, anche prima che la creanza sia esigibile, per evitare la caducità delle misure Cass. com., 8 sept. 2021 ; Cass. com., 5 mars 2025 ; Cass. com., 13 déc. 2023.

La Cassazione ha chiarito che:

  • l’ottenimento del titolo non può essere subordinato all’esigibilità della creanza verso la fideiussione Cass. com., 8 sept. 2021 ; Cass. com., 5 mars 2025;
  • l’esecuzione forzata del titolo sui beni della fideiussione è invece possibile solo nella misura in cui la creanza è esigibile verso di lei Cass. com., 13 déc. 2023.

4.2. Effetti del piano di sauvegarde vs. redressement judiciaire

Piano di sauvegarde

  • Il giudizio che arresta il piano rende le sue disposizioni opponibili a tutti; la fideiussione persona fisica può avvalersi dei termini e delle remissioni accordate al debitore principale, finché il piano è in corso ed eseguito art. L622‑28 C. com.
  • La sospensione delle azioni contro la fideiussione dura fino all’arresto del piano; poi il creditore può riprendere le azioni, ma nel rispetto dei termini del piano.

Piano di redressement judiciaire

  • Per le procedure aperte prima del 1° ottobre 2021, le fideiussioni persone fisiche non possono avvalersi del piano di redressement; restano tenute senza termini né remissioni, secondo la giurisprudenza consolidata Cass. com., 13 oct. 2015.
  • Per le procedure aperte dal 1° ottobre 2021, invece, l’ordinanza n° 2021-1193 ha modificato l’art. L. 631-20 C. com.: il fideiussore persona fisica può avvalersi anche delle disposizioni del piano di redressement, come avviene per la sauvegarde.
  • La riforma ha avvicinato il regime del redressement a quello della sauvegarde per quanto riguarda l’arresto degli interessi e la sospensione delle azioni, ma la regola sull’inopponibilità del piano di redressement alle fideiussioni persone fisiche rimane centrale per le procedure anteriori.

4.3. Ammissione della creanza al passivo e prescrizione contro la fideiussione

L’ammissione definitiva della creanza al passivo del debitore principale:

  • ha autorità di cosa giudicata nei confronti delle fideiussioni interessate alla creanza, che non hanno contestato l’ammissione;
  • la fideiussione può tuttavia agire in nullità per dolo contro il creditore.

Sul piano della prescrizione:

  • l’insinuazione al passivo del credito alla procedura collettiva interrompe la prescrizione contro il debitore principale;
  • la giurisprudenza ha precisato che l’ammissione del credito interrompe la prescrizione contro la fideiussione fino alla chiusura della procedura collettiva.

Conseguenza operativa:

  • il termine quinquennale di prescrizione dell’azione contro la fideiussione (v. infra § 5.6) è sospeso/interrotto per tutta la durata della procedura concorsuale del debitore principale;
  • il nuovo termine decorre solo dalla chiusura della procedura (non dal solo giudizio che arresta un piano di cessione).

4.4. Liquidation judiciaire (fallimento definitivo) e diritto di regresso della fideiussione

In caso di liquidazione giudiziale del debitore:

  • il creditore non recupera l’azione individuale contro il debitore (il credito è “cancellato” nei suoi confronti) (art. L. 643-11 C. com., salvo eccezioni), ma conserva il diritto di perseguire la fideiussione;
  • la fideiussione che ha pagato dispone:
    • di un recours personnel contro il debitore per le somme pagate, interessi e spese art. 2308 C. civ.;
    • di un recours subrogatoire nei diritti del creditore contro il debitore art. 2309 C. civ.

In pratica, se il debitore è in liquidazione, il regresso sarà spesso inefficace; va però ricordato che il fideiussore che ha pagato al posto del debitore persona fisica può agire individualmente contro di lui anche dopo la chiusura per insufficienza di attivo (art. L. 643-11, II, C. com.); inoltre, il fideiussore può far valere la perdita di garanzie o diritti preferenziali per ottenere una riduzione o estinzione del proprio debito verso il creditore.

5. Mezzi di difesa ed eccezioni opponibili dal fideiussore

5.1. Opponibilità delle eccezioni del debitore

L’art. 2298 C. civ. consacra il principio secondo cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni personali o inerenti al debito che appartengono al debitore art. 2298 C. civ.:

  • nullità del contratto principale;
  • pagamento già effettuato;
  • compensazione;
  • prescrizione del debito principale, ecc.

Limite importante art. 2298 C. civ.:

  • la fideiussione non può avvalersi delle misure legali o giudiziali di cui beneficia il debitore in conseguenza della sua defaillance, salvo disposizione speciale contraria (es. certe misure di surendettement, piani di redressement, ecc.).

5.2. Disproporzione manifesta dell’impegno della fideiussione persona fisica

5.2.1. Regime attuale (art. 2300 C. civ.)

Se il cautionnement sottoscritto da una persona fisica verso un creditore professionale era, al momento della conclusione, manifestamente sproporzionato ai redditi e al patrimonio della fideiussione, esso è ridotto al livello al quale la fideiussione poteva ragionevolmente impegnarsi art. 2300 C. civ.

Elementi chiave:

  • la disproporzione si valuta al momento della conclusione del contratto;
  • si considerano:
    • redditi;
    • patrimonio (mobiliare e immobiliare);
    • indebitamento globale (altri prestiti, altre fideiussioni);
  • la prova del carattere manifestamente sproporzionato incombe al fideiussore;
  • il creditore non può più invocare il «ritorno a miglior fortuna» del fideiussore al momento in cui è chiamato: conta solo la situazione alla conclusione del contratto (art. 2300 C. civ.).

La giurisprudenza ha precisato:

  • il creditore può fare affidamento sulle informazioni fornite dalla fideiussione, salvo anomalie apparenti;
  • l’assenza di “scheda informativa” non comporta di per sé la nullità del cautionnement; spetta alla fideiussione dimostrare la disproporzione.

5.3. Devoir de mise en garde del creditore professionale

L’art. 2299 C. civ. impone al creditore professionale un dovere di avvertimento verso il fideiussore persona fisica quando l’impegno del debitore principale è inadatto alle capacità finanziarie del debitore principale stesso art. 2299 C. civ.:

  • se il creditore non adempie a questo dovere, non può esercitare il suo diritto contro la fideiussione nella misura del pregiudizio subito da quest’ultima art. 2299 C. civ.

La giurisprudenza ha precisato:

  • il dovere di avvertimento si applica al fideiussore non professionale; la banca deve:
    • verificare l’adeguatezza del credito concesso alle capacità finanziarie del debitore principale (art. 2299 C. civ.; la giurisprudenza anteriore al 2022 guardava anche alle capacità del fideiussore);
    • valutare la viabilità del progetto finanziato;
    • avvertire dei rischi di indebitamento eccessivo CA Poitiers, 2 mai 2017 ; Cass. civ. 1re, 28 sept. 2022;

Sul piano probatorio:

  • il fideiussore deve dimostrare:
    • la sua qualità di non professionista;
    • l’esistenza di un rischio di indebitamento eccessivo;
    • il pregiudizio (spesso perdita di chance di non impegnarsi);
  • il creditore deve dimostrare di aver adempiuto al dovere di avvertimento o che non vi era rischio.

5.4. Obblighi di informazione annuale e sul primo incidente di pagamento

5.4.1. Informazione annuale (art. 2302 C. civ.)

Il creditore professionale deve, prima del 31 marzo di ogni anno, informare a proprie spese ogni fideiussione persona fisica del:

  • montante del capitale, degli interessi e altri accessori dovuti al 31 dicembre precedente;
  • termine del suo impegno o, se a durata indeterminata, la facoltà di recesso e le condizioni art. 2302 C. civ.

Sanzioni art. 2302 C. civ.:

  • perdita della garanzia degli interessi e penalità maturati dalla precedente informazione fino alla nuova;
  • i pagamenti del debitore in tale periodo sono imputati prioritariamente sul capitale.

La giurisprudenza ha ribadito che:

  • la banca deve provare l’invio effettivo delle lettere di informazione; la sola produzione di copie non basta Cass. civ. 1re, 25 mai 2022;
  • la perdita degli interessi può essere invocata dalla fideiussione come mezzo di difesa al merito.

5.4.2. Informazione del primo incidente di pagamento (art. 2303 C. civ.)

Il creditore professionale deve informare la fideiussione persona fisica del primo incidente di pagamento non regolarizzato entro un mese dalla sua esigibilità art. 2303 C. civ.

Sanzioni art. 2303 C. civ.:

  • perdita della garanzia degli interessi e penalità maturati tra la data dell’incidente e quella dell’informazione;
  • i pagamenti del debitore in tale periodo sono imputati prioritariamente sul capitale.

5.5. Eccezione di subrogazione e perdita di una garanzia per fatto del creditore (art. 2314 C. civ.)

L’art. 2314 C. civ. prevede che, quando la subrogazione nei diritti del creditore non può più operare a favore della fideiussione per colpa del creditore, la fideiussione è liberata nella misura del pregiudizio subito art. 2314 C. civ.

Condizioni cumulative:

  1. Perdita di un diritto preferenziale suscettibile di subrogazione
    • il diritto deve conferire al creditore un vantaggio particolare per il recupero (es. privilegio, ipoteca, gage, cessione di crediti con posizione privilegiata) Cass. civ. 1re, 21 mars 1984 ; Cass. com., 30 nov. 2022;
    • il semplice diritto di gage generale non basta Cass. civ. 1re, 21 mars 1984.
  2. Perdita per fatto esclusivo del creditore
    • rinuncia volontaria a una garanzia (es. mainlevée di un nantissement) Cass. com., 20 oct. 2021;
    • mancata iscrizione o mancato rinnovo di una garanzia;
    • mancata opposizione a una fusione che annulla l’oggetto del nantissement Cass. com., 23 sept. 2020;
    • mancata attivazione di un diritto di cessione di canoni di locazione o di gage Cass. com., 3 mai 2006 ; Cass. civ. 1re, 22 mai 2008;
    • mancata trasformazione di una garanzia provvisoria in definitiva quando costituita contestualmente al cautionnement Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006.
  3. Pregiudizio effettivo per la fideiussione
    • la fideiussione deve dimostrare che la garanzia perduta avrebbe potuto utilmente servirle (es. valore sufficiente, posizione utile nelle ripartizioni) Cass. com., 12 juill. 2011;
    • se la perdita deriva da inazione del creditore, spetta a quest’ultimo provare che la subrogazione sarebbe stata comunque inefficace Cass. civ. 3e, 4 déc. 2002 ; Cass. com., 20 oct. 2021 ; Cass. civ. 1re, 22 mai 2008.

La Cassazione ha confermato che la fideiussione, sia semplice sia solidale, può invocare l’art. 2314, purché disponga di un recours subrogatoire Cass. com., 9 avr. 2013.

5.6. Prescrizione quinquennale dell’azione in pagamento

L’azione del creditore contro la fideiussione è soggetta, di regola, alla prescrizione quinquennale:

  • per le obbligazioni commerciali, art. L110‑4 C. com. (5 anni) Cass. com., 3 oct. 2018;
  • per le azioni personali, art. 2224 C. civ. (5 anni dal giorno in cui il titolare ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli permettono di agire).

Punti di partenza da tenere d’occhio:

  • per l’azione in responsabilità della fideiussione contro la banca (disproporzione, mancata mise en garde), il termine decorre dal giorno in cui la fideiussione sa, tramite la messa in mora, che il suo impegno sarà eseguito Cass. com., 9 juill. 2019 ; Cass. civ. 1re, 11 janv. 2023 ; Cass. com., 8 avr. 2021;
  • per l’azione subrogatoria della fideiussione contro il debitore, la prescrizione è la stessa applicabile al creditore contro il debitore e decorre dal giorno in cui il creditore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli permettono di agire Cass. com., 5 mai 2021.

5.7. Protezione del minimo vitale di risorse

L’art. 2307 C. civ. prevede che l’importo dei debiti derivanti dal cautionnement non può avere l’effetto di privare la persona fisica che si è resa fideiussore di un minimo di risorse fissato dall’art. L731‑2 C. consom. art. 2307 C. civ.

In pratica:

  • anche se la fideiussione è condannata a pagare somme importanti, deve conservarle un minimo vitale;
  • ciò incide sulle modalità di esecuzione forzata (pignoramenti, trattenute su reddito), non sull’esistenza del debito.

Questo quadro consente al pratico di orientarsi nella complessa interazione tra escussione della fideiussione e mezzi di difesa del fideiussore in diritto francese, con particolare attenzione alle procedure collettive e alle protezioni offerte dalla riforma del 2021.


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Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere generale e non costituiscono una consulenza legale personalizzata.

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