Ristoranti in Francia: l’assicurazione pagherà il conto ?

Ristoranti in Francia: l’assicurazione pagherà il conto ?


In Francia, la perdita di volume d’affari nell’ambito della ristorazione a causa delle chiusure imposte dal governo sembrerebbe stimata, al momento, intorno al 25% del volume d’affari annuo.

Sottoscritta per assicurare i locali commerciali, la polizza assicurativa professionale multirischio francese potrebbe prevedere la presa in carico della “perte d’exploitation” determinata dalla chiusura del  ristorante  imposta dal Governo francese a causa della pandemia da Covid-19

 

 La chiusura delle attività commerciali considerate non essenziali, decisa tramite arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 e modifiche successivesta di fatto mettendo in crisi il settore della ristorazione ed in particolare le tante imprese italiane legate alla ristorazione operanti sul territorio francese.

Malgrado la sospensione del pagamento delle spese correnti, ed in particolare dell’affitto dei locali commerciali e la misura dello chômage partiel, il crollo del volume d’affari nella ristorazione appare al momento inarrestabile.

In queste ultime settimane, il dibattito pubblico e privato circa il pagamento da parte delle compagnie assicurative della garanzia per perte d’exploitation si è animato particolarmente a seguito della posizione assunta da alcune compagnie assicurative in merito al pagamento di tale indennizzo.

In via generale, la garanzia per pertes d’exploitation dovrebbe assicurare l’impresa dal calo del volume di affari, compensandolo tramite un’indennità ed offrendo una copertura per far fronte alle spese legate all’attività commerciale.

Nonostante la posizione di netta chiusura assunta dalla Fédération française de l’assurance a livello  nazionale,  secondo la quale, la perte d’exploitatoin determinata dalla chiusura delle imprese per far fronte all’evento epidemico non sia per sua natura indennizzabile, in quanto trattasi di un evento la cui gravità e generalità impedirebbe una mutualizzazione del rischio, alcune compagnie hanno annunciato di prendere in carico tale copertura assicurativa oppure di riconoscere ai propri assicurati un’identità ah hoc.

Si attira l’attenzione sul fatto che spesso le polizze assicurative professionali multi rischio sottoscritte,  in particolare per assicurare i locali commerciali, prevedono una specifica copertura assicurativa per perte d’exploitation dovuta alla sopravvenienza di determinati eventi causati da un danno materiale (ad esempio chiusura dei locali determinata da un incendio o dal furto di macchinari di produzione).

Qualora la “garanzia perte d’exploitation” sia legata al verificarsi di un danno materiale, non risulterà applicabile nel caso di chiusura imposta al locale tramite provvedimento delle autorità pubbliche.

Invece, qualora la copertura assicurativa non sia legata ad un danno materiale ai locali, la garanzia potrebbe avere vocazione ad applicarsi nell’ambito della chiusura determinata dalla pandemia per Covid-19.

Ad ogni modo deve essere tenuto ben presente che la copertura in esame è una garanzia di tipo convenzionale, ossia stipulata al momento della conclusione della polizza assicurativa, a volte tramite un’estensione di copertura rispetto alla polizza assicurativa di base.

Di conseguenza, essa è regolata dallo specifico contratto sottoscritto.

Per tali ragioni, sarà necessario verificare con attenzione le  condizioni relative alla specifica polizza professionale.

La clausola relativa alla perte d’exploitation potrà figurare nel contratto, redatta in maniera più o meno dettagliata.

Secondo la nostra esperienza professionale,alcune compagnie francesi hanno previsto solo una generica copertura in caso di impossibilità di accesso ai locali, senza altro precisare in merito alla natura di tale circostanza.

Altre compagnie hanno invece previsto e redatto la clausola, specificando le caratteristiche e la natura di tale impossibilità di accesso ai locali.

Anche quando la polizza preveda una garanzia per perte d’exploitation non determinata da un evento materiale, occorrerà verificare se la polizza preveda o meno una specifica condizione di esclusione di garanzia nel caso del verificarsi di un’eventuale pandemia.

Sul punto si attira l’attenzione sul fatto che secondo la legge e la giurisprudenza francese, le esclusioni di garanzia devono soddisfare tassative esigenze di forma e di contenuto per poter precludere all’assicurato il  diritto al pagamento dell’indennità.

Dal punto di vista formale, esse devono essere ben apparenti e leggibili in virtù dell’articolo L. 112-4 Cod. ass.

Dal punto di vista delle condizioni circa il contenuto, esse devono essere formali, ossia chiaramente espresse

(Cassazione civile 1 chambre, 26 giugno 1961)

Esse devono anche essere limitate, ossia portare su una condizione netta e precisa (Cassazione civile, 1re Chambre, 8 ottobre 1974) riferendosi a fatti, circostanze, obbligazioni, definiti con precisione (Cassazione civile, 1re Chambre del 13 novembre 2002). La giurisprudenza francese considera nulle le clausole di esclusione di garanzia il cui carattere appare ambiguo (Cassazione civile, 1re Chambre, 22 maggio 2001 Bullettin civil I, n.140).

La presenza di tale clausola, si ribadisce, non è di per sé una garanzia di indennizzo.

Si stima che solo il 40% dei contratti preveda garanzie rispetto ad una perdita dovuta a fenomeni di gravità estrema come una pandemia. In effetti, dopo la sindrome respiratoria SARS apparsa nel 2002 alcune compagnie assicurative hanno modificato le proprie polizze, inserendo delle specifiche clausole di esclusione della garanzia potenizialmente applicabili in tempo di Covid-19.

Di conseguenza, sarà necessario procedere ad un’analisi legale delle polizze assicurative sottoscritte, caso per caso, verificando la possibilità di accedere all’indennizzo.

Qualora ci siano i presupposti,  occorrerà dichiarare il più rapidamente possibile il sinistro al proprio assicuratore.

Infine, appare fondamentale procedere ad una stima del danno subito precisa e conforme al diritto francese ed alla stipulazione contrattuale.

Se la clausola prevista dal contratto lo permetta e non risultino applicabili condizioni di esclusione di garanzia, la copertura assicurativa dovrà essere pretesa e se negata, potrebbero esserci i presupposti per un’azione dinanzi al giudice francese compentente.

Il ricorso ad un legale appare la soluzione più semplice per analizzare il contratto,

quantificare correttamente la perdita subita e procedere alla richiesta di indennizzo presso la compagnia assicurativa.

DONATO SIRIGNANO

Avvocato

 Ogni diritto relativo al presente articolo è espressamente riservato al suo autore.

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