Incidente stradale in Francia: risarcimento dei danni corporali subiti

Incidente stradale in Francia: risarcimento dei danni corporali subiti

La legge del 5 luglio 1985 detta “loi Badinter” prevede per ogni vittima di un incidente stradale, il diritto al risarcimento del danno.

Si definisce incidente stradale ogni incidente che implica un veicolo terrestre a motore in movimento o in stato di posizionamento (si escludono dunque dalla categoria gli incidenti causati da treni, tram, metropolitana).

In sostanza, chiunque sia stato vittima di un incidente stradale sul territorio francese ha diritto al risarcimento del danno subito.

La principale condizione per avere diritto al risarcimento è di non aver causato l’incidente ed il relativo danno.

Come precisato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione francese, la vittima avrà diritto al danno salvo quando:

  • Abbia provocato volontariamente il danno;

  • Abbia causato interamente l’incidente tramite una condotta colposa di particolare gravità (ad esclusione di vittime che abbiano meno di 16 anni o più di 70, oppure riconosciute invalide permanenti al 80%).

Generalmente la dottrina e soprattutto la pratica assicurativa francesi distinguono, in merito ai danni risarcibili, due categorie ben distinte: quella del “dommages corporels” e quella del “dommages matériels”.

In questo articolo si discute in maniera sintetica del risarcimento dei dommages corporels.

La tematica relativa al risarcimento dei dommages matériels sarà trattata in altra sede.

 1. DEFINIZIONE DEI DOMMAGES CORPORELS

Il dommage corporel, nella dottrina e nella prassi giurisprudenziale francesi, è definito come il danno all’integrità fisica o psichica della persona.

Il danno è valutato sia nella sua dimensione temporanea, successiva all’evento lesivo, sia nella sua dimensione permanente, ossia, ogni conseguenza sull’integrità fisica e psichica della vittima irreparabilmente compromessa a causa dell’incidente.

Infine, eleggibili alla richiesta di tale tipo di danno sono non soltanto la vittima diretta, ossia la persona vittima dell’incidente, ma anche le vittime indirette, ad esempio i familiari, che a causa dell’incidente del proprio caro hanno subito un danno economico e psicologico.

2. DOMMAGES CORPORELS RISARCIBILI SECONDO LA NOMENCLATURE DINTHILAC

 I danni corporali tenuti in considerazione e dunque rimborsati dall’assicurazione e dai tribunali francesi sono indicati nella  Nomenclature Dinthilac.

Essi sono classificati come segue:

Danni Patrimoniali risarcibili per le vittime dirette

Danni temporanei

  • Spese mediche successive all’incidente;

  • Spese varie successive all’incidente;

  • Mancato guadagno professionale a causa dell’incidente.

Danni permanenti

  • Spese mediche permanenti;

  • Spese di alloggio e veicolo adattati;

  • Assistenza di una terza persona;

  • Mancato guadagno professionale futuro;

  • Incidenza professionale;

  • Incidenza sugli studi

Danni non patrimoniali risarcibili per le vittime dirette

  • danni temporanei sofferenza

  • deficit temporaneo circa attività abituali;

  • Danno estetico temporaneo;

  • danno sessuale temporaneo.

Danni permanenti

  • deficit funzionale permanente: danno fisico o psichico permanente, dolore permanente, degradazione permanente qualità di vita ;

  • danni relativi alla pratica di uno sport, di un hobby o di un’attività abituale;

  • danno estetico permanente;

  • danno sessuale permanente;

  • danno relativo alla perdita di possibilità circa un progetto di vita familiare a causa della gravità dell’handicap ;

  • danni permanenti atipici

Danni in evoluzione

  • danno relativo a malattie incurabili

 Danni risarcibili per le vittime indirette  

In caso di decesso della vittima diretta

Danni relativi alle spese di funerale, alla perdita di reddito, danni relativi al dolore patito per la perdita e per la malattia precedente alla perdita

In caso di sopravvivenza della vittima diretta

Perdita di reddito dovuta alle spese legate alla malattia della vittima diretta, oltre che riparazione del pregiudizio legato al dolore subito per la mattia della vittima diretta

 

 3. LE PROCEDURE DI RISARCIMENTO DEI DOMMAGES CORPORELS

 Sono tre le procedure che permettono di ottenere concretamente il risarcimento dei danni corporali subiti a causa di un incidente stradale.

La vittima può ottenere il risarcimento dei danni subiti tramite una procedura amichevole con le assicurazioni, senza necessità di ricorrere in tribunale (a)oppure può costituirsi parte civile nell’ambito della procedura penale aperta a seguito dell’incidente (b), o infine adire direttamente il giudice civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente (c)

 

a) Procedura amichevole con le assicurazioni

Per poter dare inizio a tale procedura è necessario dichiarare il sinistro all’assicurazione.

Veicolo assicurato in Italia

In primo luogo si premette che, se si è assicurati presso una compagnia italiana e l’incidente stradale è avvenuto sul territorio francese, salvo precise condizioni di polizza assicurativa, l’assicurazione italiana interverrà solo e soltanto se la colpa dell’incidente è del proprio assicurato.

Nel caso contrario, l’assicurato italiano dovrà denunciare il sinistro presso la compagnia assicurativa della controparte e richiedere presso quest’ultima l’apertura della pratica al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Veicolo assicurato in Francia

In applicazione della convenzione IRCA, entro massimo 5 giorni dal sinistro, l’assicurato deve effettuare la dichiarazione di sinistro presso la propria compagnia assicurativa.

Sarà necessario indicare all’assicuratore ogni informazione circa l’incidente stradale, presenza di feriti, testimoni, intervento della gendarmeria o della polizia.

L’obbligo d’informazione dell’assicurazione

L’assicurazione dovrà informare la vittima dei suoi diritti: accesso ai verbali della polizia, possibilità di richiedere l’assistenza di un medico e di un avvocato di propria scelta.

Infine, l’assicurazione dovrà inviare alla vittima un questionario in cui quest’ultima dovrà procedere alla descrizione dei dommages corporels che ha subito, identificare le assicurazioni e gli organismi di sociali e previdenziali che hanno preso in carico le spese sanitarie.

La valutazione dei danni e la loro liquidazione

La valutazione dei danni corporali è fatta solo su documenti, nel caso di danni lievi, oppure tramite perizia medica nei casi più gravi.

La liquidazione del danno è fatta dall’assicurazione.

Al fine di avere un’idea circa gli importi delle indennità di riparazione è possibile consultare un data base tenuto dall’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (Agira) all’indirizzo internet www.victimesindemnisees-fvi.fr.

L’assicurazione procede all’offerta di liquidazione entro 3 mesi dalla domanda di risarcimento proposta dalla vittima, salvo nel caso in cui la responsabilità dell’incidente non sia ancora chiaramente stabilita.

In ogni caso la proposta deve essere fatta entro 8 mesi dall’incidente.

Qualora l’assicurazione non procede all’offerta entro tali termini, l’importo dell’indennità di risaricmento sarà aumentato con interessi legali maggiorati di due punti

La vittima può accettare l’offerta e ricevere l’indennità entro massimo 45 giorni dall’accettazione.

b) Costituzione di parte civile nell’ambito del processo penale intentato contro l’autore dell’incidente

Al momento dell’incidente, qualora la gendarmeria o la polizia intervenga sul posto o nel caso in cui una delle persone coinvolte nell’incidente stradale decidesse di denunciare i fatti, sarà redatto un verbale dell’incidente stradale chiamato “procès-verbal d’enquête”.

Tale verbale sarà trasmesso dalle forze pubbliche intervenute alla Procura della Repubblica competente, che deciderà se dare seguito penalmente.

La procura può in effetti:

  • archiviare senza dare alcun seguito;

  • perseguire il responsabile dell’incidente per un’eventuale infrazione rilevante penalmente.

In quest’ultimo caso, la vittima che ha subito dei danni relativi all’incidente stradale ha la possibilità di costituirsi nell’ambito del processo penale al fine di richiedere al giudice che vengano risarciti in tale sede i pregiudizi subiti.

La costituzione di parte civile permette alla vittima di esprimersi dinanzi ai giudici.

Ciò potrebbe avere un indiscutibile interesse nel caso in cui ci sia un disaccordo con l’assicuratore in merito alle responsabilità dell’incidente stradale oppure circa l’ammontare del risarcimento danni proposto.

 c) Azione in giustizia dinanzi al giudice civile

Qualora ci sia un disaccordo con l’assicuratore circa l’importo del risarcimento liquidato, è possibile ricorrere al giudice civile, al fine di:

  • Chiedere una perizia giudiziaria circa i danni corporali subiti ed/o la liquidazione di una provvisione;

  • Chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente stradale;

  • Chiedere un’integrazione dell’offerta proposta dall’assicurazione.

Competente sarà il giudice del luogo in cui è avvenuto l’incidente oppure in alternativa quello del domicilio del responsabile dei danni.

Il termine di prescrizione per poter richiedere il risarcimento dei danni corporali subiti è i dieci anni a partire dalla data di consolidazione del danno o dal suo aggravamento.

Donato Sirignano, Avvocato al foro di Parigi

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