Marzo 8, 2021
In
Diritto penale internazionale
Estradizione: la Corte d’appello di Parigi nega l’estradizione di un cittadino di origine cecena in Russia. Focus sull’articolo 696-4, 7° del codice di procedura penale francese
Parigi. 08 marzo 2021 – negata estradizione dalla Francia verso la Russia
Lo scorso 3 marzo 2021, la Corte d’appello di Parigi ha tramite sentenza rigettato una richiesta di estradizione in Russia di un cittadino di origine cecena.
La persona ricercata, assistita dall’Avvocato Donato Sirignano e dall’Avvocato De Manzano del foro di Trieste, accusata dalle autorità russe di gravi reati contro la persona e l’ordine pubblico, ha ottenuto dalla giurisdizione francese una sentenza di diniego.
I giudici francesi hanno riconosciuto in particolare l’insufficienza delle garanzie fornite nel corso della procedura di estradizione dalle autorità russe in merito al rispetto effettivo del diritto ad un giusto processo ed all’esclusione del rischio di torture o di trattamenti inumani e degradanti.
La sentenza ha di fatto analizzato il contesto storico generale della persona di cui si chiedeva l’estradizione (ossia la sua appartenenza ad una minoranza politica perseguitata) il contesto particolare del suo vissuto ed i suoi precedenti giudiziari per constatare l’esistenza di un pericolo per il ricercato di subire torture, minacce, o trattamenti inumani in caso di estradizione.
Di particolare interesse è l’analisi effettuata dalla Corte d’appello di Parigi circa i rischi relativi al rispetto delle regole del giusto processo.
Si ricorda che in Francia in materia di estradizione le regole del codice di procedura penale (il cosidetto droit commun de l’extradition) prevedono che la persona non sia consegnata in caso di rischio di non rispetto del diritto di difesa dinanzi al tribunale dello Stato richiedente ( articolo 696-4 7° del codice di procedura penale francese introdotto dalla legge Perben II nel 2004).
Nel caso deciso dai giudici francesi, durante il corso del processo, la difesa della persona ricercata aveva sollevato varie critiche nei confronti dell’indagine effettuata dallo Stato richiedente in particolare circa:
* l’assenza di elementi, prove, indizi a carico della persona;
* durata irragionevole e inconcludenza totale delle indagini;
* detenzione cautelare ai fini di estradizioni superiore ai limiti di detenzione cautelare di diritto interno.
L’autorità giudiziaria francese, malgrado non abbia la possibilità di apprezzare la sussistenza degli elementi a carico della persona ricercata, dovrà in ogni caso valutare l’esistenza di rischi in merito al rispetto del diritto di difesa, anche in relazione agli atti di indagine.
Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte d’appello di Parigi ha considerato insufficienti le rassicurazioni fornite dallo Stato di richiedente, anche alla luce del rispetto delle regole del giusto processo.
In conclusione, a parere dello scrivente si ritiene che, in materia di estradizione, soprattutto in Francia, è sempre necessario soffermarsi sulle caratteristiche delle indagini e delle procedure poste in essere nello Stato richiedente per comprendere se ci siano rischi seri di violazioni degli articoli 2, 3 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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